Nessuna alternativa sulla sicurezza

Con il decreto approvato dal governo nei giorni scorsi sull’immigrazione sono stati fatti indubbi passi avanti. Sul terreno della sicurezza, invece, non solo non si sono abrogate le disposizioni voluta da Salvini, ma da Maroni, passando per Minniti e l’attuale leader leghista, si prosegue su una linea nota: nuovi reati, allargamento del daspo urbano, aumenti di pena per alcune fattispecie. Ci auguriamo che il Parlamento abbia più coraggio (e razionalità) del governo.

Associazione Antigone
5 min readOct 9, 2020

di Claudio Paterniti Martello

Il 5 ottobre il Consiglio dei Ministri ha modificato, con decreto, la normativa introdotta dai due “decreti Salvini” su immigrazione e sicurezza, che a loro volta si inserivano nel solco tracciato dal c.d. “decreto Minniti.

I decreti, in estrema sintesi, sul fronte della sicurezza:

  1. ampliavano le possibilità di ricorrere al Daspo Urbano, uno strumento introdotto dal “decreto Minniti” e che conferisce a sindaci e prefetti il potere di vietare a individui considerati “pericolosi” o lesivi del decoro urbano l’accesso a determinate zone delle città (centri storici, università e altre zone);
  2. introducevano il reato di blocco stradale, pensato per i manifestanti, prevedendo pene da 1 a 6 anni, laddove in precedenza si trattava di un illecito amministrativo;
  3. inasprivano le pene previste per le occupazioni abusive;
  4. estendevano la sperimentazione della pistola elettrica “Taser” ai corpi di polizia municipale delle città di almeno 100.000 abitanti;
  5. aumentavano da 90 a 180 il numero di giorni per cui era possibile trattenere una persona di attuazione del decreto di espulsione all’interno di un Centro per il rimpatrio (Cpr). Oltre a tutto ciò incidevano con forza in materia migratoria.

Il decreto varato il 5 ottobre, di cui ancora non è stato pubblicato il testo definitivo, modifica solo alcune di queste misure. Le ricadute positive riguardano soprattutto la materia migratoria, nonostante le numerose carenze. Per ciò che riguarda il nostro ambito di competenza, si riporta a 90 giorni il limite massimo per il trattenimento in Cpr (con deroga per ulteriori 30 giorni per i paesi con cui sono stati conclusi accordi per i rimpatri). Vengono poi meritoriamente ampliati i poteri del Garante Nazionale, che può delegare per un massimo di 6 mesi i garanti territoriali ad esercitare i suoi medesimi poteri. Viene inoltre prorogato di 2 anni il suo mandato (arrivando così a 7, dagli attuali 5 anni).

D’altra parte il decreto rafforza il criticabile (e criticato) strumento del “Daspo urbano”, una misura di prevenzione che incide sulla libertà personale di soggetti innocenti fino a prova contraria, in quanto mai condannati in via definitiva e in alcuni casi mai condannati tout court, essendo questo uno strumento di carattare amministrativo, senza che si vada necessariamente mai a finire sull’ambito penale. Il decreto infatti rende possibile ai questori l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici nei confronti di chi ha riportato anche solo una denuncia in materia di vendita o cessione di sostanze stupefacenti — oltre che per chi è stato condannato (con condanna definitiva o non definitiva). In caso di violazione di tale divieto sono previste la reclusione per un periodo compreso tra 6 mesi a 2 anni e multe comprese tra 8.000 a 20.000 euro. In precedenza la violazione non costituiva fattispecie penale, e comportava la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno e un’ammenda. Ancora una volta si è deciso di perseguire la strada del penale. Le persone suscettibili di incorrere in queste limitazioni della libertà (e di conseguenza nel nuovo reato) non sono solo i denunciati o condannati per reati di droga, ma anche i denunciati o condannati (in via provvisoria o definitiva), nel corso degli ultimi tre anni, per delitti contro la persona, contro il patrimonio, o per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in prossimità dei luoghi ai quali il questore può vietare l’accesso. Come abbiamo sostenuto molte volte, le misure di prevenzione costituiscono delle chiare torsioni al principio costituzionale di presunzione di innocenza. Esse limitano la libertà di persone innocenti senza che intervenga alcun giudice.
Vale la pena ricordare che l’Italia è stata di recente condannata dalla Corte europea dei diritti umani (sentenza De Tomaso c. Italia) per l’eccessivo ricorso a tali misure.

Per quanto riguarda le altre fattispecie introdotte dal decreto, va segnalata la previsione di un nuovo reato, con l’introduzione nel codice penale dell’art. 391 ter, per coloro che introducono nonché per coloro che ricevono telefonini in carcere, nei casi in cui questi “passaggi” siano finalizzati a favorire la comunicazione delle persona detenute. Si tratta di fatti che finora costituivano un illecito amministrativo e che da oggi rientrano nel campo del penale. E’ prevista un’aggravante nel caso in cui a introdurre i telefoni siano avvocati, agenti di polizia o altri agenti di pubblico servizio: in tal caso le pene sono comprese tra i 2 e i 5 anni. In sostanza si punisce in maniera molto più severa un bisogno legittimo, quello della comunicazione delle persona detenuta, ultima categoria sociale a scrivere lettere in quantità, data la possibilità, in una società iperconnessa, di beneficiare di soli 10 minuti a settimana di telefonate. Molte volte abbiamo detto che il traffico di telefonini lo si combatte dando più possibilità ai detenuti di chiamare i propri cari. D’altronde l’emergenza sanitaria attualmente in corso ha mostrato come l’ampliamento delle possibilità comunicative, dalle videochiamate a un maggior numero di telefonate settimanali, non solo influisce positivamente sul clima detentivo, ma non rappresenta alcun problema di ordine interno.

Sono poi state inasprite le pene per chiunque faciliti la comunicazione di chi è ristretto in regime di 41 bis: non più da 1 a 4 anni ma da 2 a 6, e da 3 a 7 nel caso in cui il reato sia commesso da avvocati o agenti di pubblico servizio.

Il decreto inasprisce infine le pene previste per le persone coinvolte nelle risse, sull’onda dei recenti e drammatici fatti di cronaca. In caso di morte o anche “solo” di lesioni riportate da una persona coinvolta nella rissa, i partecipanti alla rissa incorrono da oggi in pene comprese tra 6 mesi e 6 anni. Fino a oggi erano previste pene comprese tra 3 mesi e 5 anni (art. 588 cpp) (oltre a una multa di 309 euro, che adesso diventa di 2000).

Il decreto, una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Il nostro impegno sarà quello di lavorare affinché alcune di questi provvedimento possano essere corretti proprio durante la discussione parlamentare.

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