Il processo mediatico e la presunzione di colpevolezza

Nel raccontare i fatti di cronaca spesso i media (e i politici che commentano le notizie) fanno passare le persone fermate come colpevoli del reato. Ci si concentra molto sulla fase delle indagini, ma poco si parla della fase processuale e, nei casi di assoluzione, molto poco si dice della sentenza.
In questo approfondimento parliamo proprio dei processi sui media e della presunzione di colpevolezza che scaturisce dal racconti dei fatti.

Associazione Antigone
12 min readJun 9, 2021

di Lorenzo Iorianni

Trattare il tema del rapporto sussistente tra informazione e giustizia implica l’irrompere in una dimensione dilemmatica, poiché significa affrontare un problema che offre un’alternativa fra alcune possibili soluzioni, nessuna delle quali è da ritenersi interamente accettabile. Ci si deve immergere in una logica del conflitto; conflitto tra diritti e interessi di pari rango: il diritto di cronaca (sottoinsieme del diritto di manifestare il proprio pensiero), il diritto alla privacy, all’immagine; il precetto del secondo comma dell’articolo 27 della Costituzione, la presunzione di innocenza e quello del primo comma dell’articolo 101, ossia “La giustizia è amministrata in nome del popolo”. E ancora, il diritto all’oblio, i diritti del coinvolto, il diritto alla conoscenza.

Come si può vedere, contemperare questi diritti può essere arduo, e ardito compito.

Il processo, con le sue stringenti procedure tese alla ricerca di un particolare tipo di verità, la verità giudiziaria, si può ritenere sia investito del compito che a memoria d’uomo veniva ricoperto dal rito: la riconduzione del disordine all’ordine. E non pare eccessivamente azzardata la considerazione secondo cui il sacerdote di questo rito, dapprima identificato nella figura del giudice, sia diventato il giornalista; e che il tempio si sia spostato dal Tribunale al salotto televisivo.

È opinione diffusa che il fenomeno denominato “processo mediatico” sia divenuto empiricamente il quarto grado di giudizio dell’ordinamento italiano. E se nei gradi, per così dire ufficiali, l’ordine può essere ristabilito anche tramite una sentenza assolutoria, nel quarto grado il disordine si riduce esclusivamente tramite una sentenza di anticipata condanna.

Il fenomeno della “mediatizzazione” del processo si è sviluppato anche attraverso la proliferazione di materiale video prodotto dalle forze dell’ordine.

Quel che si è voluto fare nel report “Media e processo penale. Presunzione di innocenza o certezza di colpevolezza?”, e in brevi cenni in questo articolo è stato provare a comprendere — utilizzando due casi molto lontani tra di loro — se esistessero dei meccanismi comuni, se emergesse un canovaccio, attorno al quale, pur mutando le battute, rimanevano invariati personaggi e corsi d’azione previsti. In altre parole, ci si è chiesti: come è stato ri-costruito il caso? Quali sono stati gli attori di questa ri-costruzione? I media hanno svolto un qualche ruolo nel corso del procedimento?

Nell’appendice si è ripreso il tema della comunicazione delle forze dell’ordine, chiedendosi come venissero presentate all’opinione pubblica delle particolari azioni di contrasto, le retate.

Ciò che in definitiva ci si è chiesti è stato: i diritti delle persone coinvolte sono stati rispettati?

Citando un passo scritto da Francesco Petrelli nel “Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale” dell’Unione delle Camere Penali Italiane, questa “forma del tutto nuova e potentissima di canalizzazione dell’interesse sui singoli eventi giudiziari è costituita certamente dalla produzione di una sorta di realtà “parallela”, ovvero di un processo autonomo, frutto di una vera e propria “rappresentazione sociale”, per fare riferimento ad una categoria tratta dalle scienze sociali, nell’ambito delle quali è vero ciò che l’informazione dice essere vero (in quanto prodotto diretto della magistratura) e non ciò che è reale”.

Questo circolo vizioso dell’erronea definizione della realtà, della verità può essere intravisto nel “processo mediatico”.

È dapprima opportuno sottolineare come, nel corso della storia dell’Italia unitaria, non sempre il focus principale della cronaca giudiziaria sia stato sulle indagini preliminari. Almeno per un secolo, la cronaca giudiziaria seguiva i dibattimenti, visti come il luogo dove si giocava la vera partita; le indagini preliminari erano invece seguite dalla cronaca nera. Dal punto di vista della comunicazione pubblica degli organi di polizia, si possono vedere i primi segni di un uso mediatico delle investigazioni dagli anni ’70, sublimati nel motto “far bene e farlo sapere”. Si può affermare come indicativamente dai cd. “Anni di piombo” in poi l’attenzione dei media si sposta, seguendo le modalità comunicativa di magistratura e organi di polizia, verso le indagini preliminari.

Per spostare il tema nella contemporaneità, è utile avvalersi di qualche numero proveniente dal già citato Libro bianco.

Nel loro studio, le Camere Penali rilevano come il 40% dei titoli degli articoli analizzati presentano titoli di impronta colpevolista, ossia danno per certa la colpevolezza dell’indagato; nel 49% dei casi il titolo non prende aprioristicamente partito; nel 4% dei casi si critica l’impianto accusatorio. Più di tre articoli su quattro riportano fatti che non sono stati né accertati in via definitiva né ammessi dall’indagato.

Riguardo le fasi del procedimento, quasi sette articoli su dieci riferiscono notizie che riguardano le indagini; il 13% informa sulla fase pubblica del dibattimento; solamente l’11% riporta l’esito del processo e il contenuto della sentenza.

Rispetto alle fonti, la più citata è l’accusa: l’ufficio del PM è la fonte di un articolo su tre, il 28% la Polizia Giudiziaria. Solamente il 7% riporta notizie di fonte difensiva; spazio che si riduce al 2,6% nel momento in cui la fonte è esclusivamente la difesa.

Discorso a parte meritano il 30% di articoli che utilizzano come fonti gli atti processuali. Prendendo in prestito considerazioni di Massimo Bordin: “lo svolgimento di processi complessi impone al PM la presentazione di un quadro di riferimento, un contesto che determina l’azione, con il rischio di una deriva Balzachiana, da teatro del reale; i giudizi rischiano di diventare di carattere non solo tecnico, ma morale”.

È presente un elemento di rischio nell’affidarsi a documenti processuali per la definizione della verità, non giudiziaria ma giornalistica o storica: le precomprensioni dei giudici. Esse sono definibili come presupposizioni, e sono dettate dal fatto che il giudice è da considerarsi come persona immersa in un tempo, in una società e con dei valori specifici.

Ma anche ammettendo che la mente del magistrato riesca in un’astrazione, un altro rischio si presenta: in nome del principio estremamente garantistico proprio dell’informazione di garanzia — che nel momento in cui viene recapitata deve presentare l’”indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto” — si scivola in un dramma: il giorno dopo tutto ciò va sui giornali, passa da una bocca all’altra; imperiose richieste di dimissioni emergono, parte la gogna mediatica: il danno è fatto, la reputazione compromessa. È ragionevole rilevare come il pericolo non nasca dalla natura garantistica dell’informazione di garanzia, quanto da fatto che talvolta essa si trovi nella disponibilità dei media.

Non è operazione complessa il tracciare le origini di questo fenomeno, della distorsione di questo istituto: la stagione di Tangentopoli, le Mani Pulite degli uffici di procura e dei giornali.

Nel solco di questa particolare Comédie humaine si può altresì collocare la raccolta, e dunque la pubblicazione, di stralci di intercettazioni che non hanno alcun rilievo penale, ma che divengono funzionali a questa voluta ricostruzione del contesto.

In definitiva, tornando al contenuto degli articoli, si nota come esista un chiaro sbilanciamento nella presentazione dei fatti, dacché otto articoli su dieci non presentano alcuno spazio per le argomentazioni della difesa.

È indubbio che i giornali scrivano ciò che si aspettano che i propri lettori vogliano leggere, e le televisioni trasmettano ciò che credono che il proprio pubblico voglia guardare. Il sangue, il delitto, l’emotività del delitto, è dunque un argomento voluto, cercato.

Si è parlato in questo caso di un particolare modo di fare informazione; se riferito alla televisione può essere riassunto nell’espressione “TV del dolore”, con caratteristiche ricorrenti e aree di criticità.

La formulazione delle notizie relative a fatti giudiziari da parte dei media avviene sovente attraverso l’imposizione sistematica di un “frame”, una cornice attraverso la quale leggere e interpretare i fatti in vista della valutazione e della decisione. Spesso si verifica una “focalizzazione rigida” su un sospetto, che causa un’enfasi ingiustificata verso indizi di colpevolezza, non considerandone alcuni che porterebbero ad una nuova definizione della situazione.

È avvenuto qualcosa di simile nei nostri casi studio?

I due casi sono estremamente diversi, per copertura mediatica e per esito processuale. Ma entrambi condensano alcuni dei vizi del processo penale mediatico, il cui principale è il mancato rispetto della presunzione di innocenza. A tal proposito, secondo Corte europea il rispetto della presunzione d’innocenza nel singolo caso concreto prescinde dall’esito della vicenda processuale: la condanna della persona non può eliminare il suo originario diritto a non essere presentata come colpevole prima di essa.

Il primo caso è l’omicidio e lo smembramento del corpo di Pamela Mastropietro, avvenuto vicino Macerata, per cui è stato condannato in via definitiva un cittadino nigeriano di nome Innocent Oseghale, con precedenti penali per spaccio. Vista l’efferatezza del delitto, la natura sensibile dei reati e la presenza — sin dal momento dell’arresto, nel ruolo di designato carnefice — di un uomo appartenente ad un gruppo marginalizzato, il caso ha avuto un’amplissima copertura mediatica. Per lungo tempo i giornali si sono occupati del caso, talvolta fomentando sentimenti xenofobi. Si è dato spazio alle più svariate teorie: dall’appartenenza dell’allora indagato a culti animisti dediti a riti voodoo sino alla concretizzazione degli stessi, avvenuta tramite il cibarsi di Oseghale con il cuore di Mastropietro.

Ciò ha generato un’attenzione quotidiana e serrata del pubblico verso il caso, in un chiaro esempio di creazione di panico morale.

Molte testate hanno insistito sulla nazionalità dei soggetti (dapprima si pensò che Oseghale avesse dei complici, suoi connazionali), collegando trasversalmente la nazione di origine degli indagati al compimento dei presunti “riti voodoo”; colpevolizzandoli, disumanizzandoli, allontanandoli dal consesso civile — in particolare Oseghale — ben prima anche della sentenza di primo grado.

Termini maggiormente usati nei titoli prima della sentenza di primo grado

Complessivamente, buona parte della stampa ha voluto fare di un caso di cronaca, di un omicidio, un esempio, una categorizzazione, una generalizzazione. Si sono dunque scollegate dal solo Oseghale le responsabilità, per riversarle addosso ad una categoria o, come in questo caso, a due categorie socialmente marginali: gli immigrati (nigeriani) e gli spacciatori.

Diviene di per sé autoevidente come, nel momento in cui queste due caratteristiche sono proprie di uno o più indagati per crimini socialmente allarmanti, il colpevole sia preconfezionato; al di là delle effettive (e in seguito accertate) responsabilità personali.

Come detto, il caso ha avuto ampia e costante copertura mediatica. Al fine di avere una percezione dell’interesse dell’opinione pubblica verso di esso, si è proceduto ad un confronto, tramite Google trends, tra le query associate all’omicidio e quelle relative alle elezioni politiche del 2018, che si sarebbero svolte dopo circa un mese.

Google Trends. Periodo 31/1/2018–14/02/2018

Come si può vedere, nelle due settimane successive l’avvenimento, l’interesse del pubblico era ben maggiore rispetto alle imminenti elezioni. Non stupisce dunque che questo coinvolgimento popolare abbia richiamato a roboanti dichiarazioni esponenti partitici, alimentando il circolo vizioso mediatico-giudiziario. Infatti, nel giorno della convalida dell’arresto di Oseghale, tutto lo spettro politico si esprime in questi termini: Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, dice “Ora basta! Fuori dall’Italia tutti i clandestini”; Gasparri di Forza Italia chiede una “pena esemplare”. Ma è soprattutto il leader della Lega Matteo Salvini ad alzare i toni, parlando di “un’altra morte di Stato” e della sinistra con “le mani sporche di sangue”, invocando “espulsioni, espulsioni, controlli e ancora espulsioni! La Boldrini mi accuserà di razzismo? La razzista (con gli italiani) è lei”. L’allora presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini risponde affermando come Salvini colga “l’occasione per diffondere odio” e pensi “a lucrare voti con un cinico sciacallaggio”. In conclusione, nell’atto di esprimere vicinanza alla famiglia di Pamela, non trova altri termini se non: “lo spacciatore nigeriano dovrà pagare caro”. Una questione è meritevole di essere sottolineata: come detto, queste dichiarazioni emergevano il giorno della convalida dell’arresto dell’indagato. Ci si potrebbe dunque chiedere, su che basi si poggiano queste dichiarazioni? Quale certezza guida questi esponenti politici nell’invocare pene esemplari? E non si ritiene possibile rispondere a ciò, dato che la chiusura delle indagini, quindi la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura avverrà 129 giorni dopo, e la sentenza di primo grado 480 giorni dopo.

Una considerazione appare però evidente: pare che nessun partito politico sentisse come pressante l’esigenza di tutelare il diritto alla presunzione di innocenza di Oseghale.

Il secondo caso, vista la sua relativa “normalità”, ovvero un omicidio avvenuto in una remota provincia insulare, Siracusa, con vittima un uomo anziano, un pensionato senza particolari caratteristiche, e come presunti colpevoli uomini ben inseriti nella comunità — o almeno non marginali — non ha avuto ampio risalto a livello nazionale. È stato però preso in esame in quanto si è ritenuto condensi molti dei vizi della mediatizzazione del processo, dell’anticipazione mediatica dello stesso, finanche riguardo un caso che a dibattimento non è destinato ad andare. Potrebbe perciò una pietra di paragone rispetto a quanto la superficialità nel riportare una notizia abbia un fortissimo impatto sulla vita di alcuni individui.

I protagonisti, loro malgrado, della vicenda sono due fratelli, Antonino e Giancarlo Giaccotto, di mestiere pescatori e proprietari dell’immobile in cui risiedeva la vittima, che si sono visti arrestare e accusare di omicidio in diretta televisiva, ed essere in seguito ingiustamente detenuti per 130 giorni. L’esposizione mediatica dei fratelli è iniziata e culminata nello stesso momento: l’arresto. Non si sono infatti scritti articoli o girati servizi prima di esso, nessuna rettifica da parte di alcun programma è avvenuta in seguito all’archiviazione del caso, avvenuta circa tre anni dopo l’arresto. La trasmissione del loro arresto è andata in onda durante il programma di Mediaset Quarto Grado. Nell’introdurre il servizio, il conduttore esordisce con questa domanda: “Ma si può essere uccisi per un affitto non pagato?”. I successivi dieci minuti condizioneranno l’esistenza di due fratelli, come successivamente accertato, completamente estranei ai fatti. Il servizio si serve ed è dominato da una costruzione dicotomica e antagonistica dei protagonisti: da un lato la vittima umana, anziano che, data l’esiguità della pensione, si arrangiava come poteva per arrotondare, vendendo uva passa e piccoli oggetti; dall’altro i colpevoli disumani, proprietari immobiliari avari. La raffigurazione del conflitto di classe, la costruzione di uno scontro identitario — l’odiosità padrona dei fratelli contrapposta alla docile natura di uomo comune della vittima — si fa subito chiara: secondo l’inviato i fratelli sarebbero andati ad “affrontare AB e parlare da uomini per quei 700 euro [l’affitto non pagato, ndr]. Un tesoro cui non vogliono rinunciare per nulla al mondo”. Si può ben notare come questo dualismo assegni arbitrariamente ai fratelli il luciferino peccato della cupiditas, ossia la cupidigia, l’avarizia, l’intenso desiderio di ricchezza e potere su un’altra persona.

Un ulteriore problema in questo caso è legato al diritto all’oblio sovente negato, nonostante esista giurisprudenza in merito, dal meccanismo di indicizzazione dei motori di ricerca: malgrado l’esito delle indagini infatti ancora oggi, se si volesse ricercare uno dei due fratelli Giaccotto su un motore di ricerca, si troverebbero come primi risultati titoli giornalistici legati al loro arresto, alla loro anticipazione di colpevolezza. Su tutti, si riportano due titoli esemplificativi: l’edizione locale del quotidiano La Repubblica che titola: “Siracusa, uccisero affittuario moroso con 27 coltellate, arrestati due fratelli”; oppure, SiracusaNews: “Francofonte, Avevano ucciso un 67enne con 27 coltellate per 700 euro: i Carabinieri arrestano gli autori dell’omicidio”.

Infine, è necessario sottolineare come i fratelli Giaccotto abbiano avanzato, e gli sia stata accordata, una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, che va ad aggiungersi alle numerosissime altre che vengono avanzate ogni anno. Infatti, secondo i dati dell’archivio Errori Giudiziari, gli innocenti che sono finiti in custodia cautelare in carcere rappresentano la maggioranza delle richieste. L’archivio riporta come “Dal 1992 al 31 dicembre 2020, si sono registrati 29.452 casi: in media, 1015 innocenti in custodia cautelare ogni anno. Il tutto per una spesa che supera i 794 milioni e 771 mila euro in indennizzi, per una media di poco superiore ai 27.405.915 euro l’anno”.

In appendice è riportata una ricerca sulla comunicazione delle forze dell’ordine, di cui solo un dato ci preme riportare: nei comunicati stampa analizzati (20 tra Polizia e Carabinieri) sono stati utilizzati 744 tempi verbali, di cui solamente 8 al condizionale (ossia l’1%). Soffermarsi sull’utilizzo del condizionale nel presentare il teorema investigativo potrebbe apparire un vezzo analitico; ma essendo suddetto tempo verbale espressione di ipotesi, è ragionevole sostenere che deve essere usato per indicare una situazione che ha luogo solo se soddisfatta una determinata condizione. Un esempio potrebbe essere: nel caso in cui l’impianto accusatorio reggesse nel corso del processo, allora gli arrestati avrebbero commesso i fatti a loro imputati. Al contrario, utilizzando un tempo verbale differente si vogliono indicare situazioni non condizionate da incertezze, prefigurando una sorta di anticipazione di colpevolezza del soggetto a cui riferiscono.

Casi molto lontani, variazioni dello stesso tema. La pretesa di rintracciare colpevoli non ci appartiene, non ci compete; ma la vittima può essere definita con chiarezza, traspare facilmente: la prescrizione del comma due dell’articolo 27 della Costituzione, la presunzione di innocenza.

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Su questo tema puoi leggere anche il nostro approfondimento “Il mostro in prima pagina

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