Abbiamo un problema con i diritti degli arrestati
Nonostante diverse direttive dell’UE, spesso i diritti delle persone arrestate vengono garantiti poco e male, come dimostrano i risultati di un progetto a cui abbiamo lavorato
di Claudio Paterniti Martello
La privazione della libertà è un banco di prova su cui si misura la capacità delle istituzioni di garantire l’effettività dello stato di diritto anche nelle situazioni più difficili. Se i risultati sono spesso deludenti, lo sono ancor di più se si guarda alla fase che va dall’arresto all’udienza davanti al giudice di convalida, ovvero la primissima fase in cui si è privati della libertà.
Negli ultimi anni la Commissione Europea ha promosso con forza i diritti di imputati e arrestati, con particolare attenzione a questa prima e problematica fase. In particolare ha messo a punto — e in parte realizzato — la tabella di marcia di Stoccolma, un insieme di direttive volte a rafforzare tali i diritti. Non è infrequente che queste direttive vengano formalmente recepite dai vari paesi ma che poi, nella pratica, sussistano vari ostacoli che di fatto impediscono il pieno beneficio dei diritti da esse previsti. Nell’ambito del progetto Inside Police Custody, realizzato con il contributo della DG Giustizia e Consumatori dell’Unione Europea, Antigone ha effettuato una ricerca volta a misurare l’effettiva applicazione di tre delle direttive previste dalla roadmap di Stoccolma: una riguarda il diritto di arrestati e fermati a essere informati sui propri diritti, il diritto di chiunque sia sottoposto a procedimento penale di essere informati sulle accuse mosse nei loro confronti e il diritto di accedere per tempo al proprio fascicolo, in modo da poter preparare una difesa adeguata; l’altra riguarda il diritto di chi non è in condizione di comprendere le la lingua italiana a essere assistito da traduttori e interpreti che rendano intelligibile quanto accade; la terza e ultima riguarda invece il diritto all’assistenza legale in generale. L’obiettivo della ricerca era quello di vedere se e quanto questi diritti siano garantiti in Italia, e quali sono gli ostacoli che ne impediscono il beneficio. Ne è venuto fuori un quadro poco edificante (come emerge dal report).
Le informazioni raccolte provengono prevalentemente da interviste a detenuti appena arrestati (111 in tutto) e ad avvocati penalisti (64). Le città in cui ci siamo recati sono Palermo, Roma, Firenze e Bologna.
E’ emerso innanzitutto che a seconda del luogo in cui si è arrestati si subisce un trattamento diverso. Subito dopo l’arresto si può essere condotti a passare la notte in tre posti diversi: a casa propria, in carcere o in o in una camera di sicurezza di una struttura delle forze dell’ordine. Portare l’arrestato a casa ad attendere l’udienza di convalida (che in genere ha luogo il giorno dopo) implica un risparmio di risorse e mezzi ed evita una misura coercitiva spesso inutile. In molti casi in effetti il rischio di fuga o inquinamento delle prove è basso o nullo. Il ricorso al carcere dovrebbe essere l’extrema ratio, da un punto di vista normativo. Ogni ingresso in un istituto penitenziario comporta in effetti l’attivazione di un protocollo gravoso per l’amministrazione penitenziaria, e in questo caso si parla di soggiorni che spesso durano solo poche ore, in quanto l’arrestato viene messo in libertà dopo la prima udienza. Questi ingressi, oltre ad alimentare il sovraffollamento penitenziario, sottopongono l’arrestato a un inevitabile shock (la fase dell’arrivo in carcere è quella in cui il rischio suicidi è più elevato). Infine vi è la possibilità di ricorrere alle celle di commissariati e caserme dei carabinieri, le cui condizioni però non sono delle migliori, come ha messo in luce il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà nella relazione presentata al Parlamento nel 2017.
Dalla ricerca è emerso che solo a Bologna, tra le città prese in considerazione, la pratica di portare a casa gli arrestati trova applicazione con una certa frequenza. A Palermo al contrario si fa sistematicamente ricorso al carcere, nonostante le raccomandazioni ministeriali vadano in senso opposto; a Roma infine gli arrestati vengono portati sia in carcere che nei commissariati o nelle stazioni dei carabinieri.
Nel momento in cui si viene arrestati ci si trova in una condizione di forte vulnerabilità, confrontati come si è alla potenza della macchina statale. Proprio per questo la conoscenza dei propri diritti, che costituiscono una limitazione rispetto all’azione delle forze di polizia, è molto importante.
La direttiva europea 2012/13 ha imposto agli stati dell’UE di consegnare a tutti gli arrestati una lettera con su scritto l’elenco dei loro diritti (diritto all’avvocato, all’interprete, al gratuito patrocinio, a contattare una persona terza, ad accedere al fascicolo, al silenzio, e altri). Dalla ricerca è emerso che solo il 62% degli intervistati ne aveva ricevuto una copia. I meno garantiti, come spesso accade, sono gli stranieri: solo il 57% ha dichiarato di averla ricevuta (gli italiani che non l’avevano ricevuta rappresentavano invece “solo” il 21%). Quando l’arrestato non capisce l’italiano è suo diritto ricevere una lettera tradotta in una lingua a lui comprensibile. Spesso ciò non accade, ed è uno dei motivi dello scarto appena rilevato.
Sia a causa della mancata conoscenza della lingua che per una mancanza di familiarità col sistema penale italiano, gli stranieri hanno una minore consapevolezza dei propri diritti. In più di un caso ci è stato riferito di arrestati convinti di essere finiti in tribunale per via del loro status di immigrati irregolari, mentre erano lì perché accusati di reati come resistenza a pubblico ufficiale (reato contestato con grande facilità).
Proprio per garantire la partecipazione consapevole al procedimento penale, la normativa e la giurisprudenza assicurano il diritto all’interprete (e alla traduzione scritta) per gli stranieri che non parlano l’italiano. Rispetto agli interpreti i problemi emersi sono vari. Uno riguarda la loro mancata professionalizzazione. Troppo spesso a svolgere questo ruolo delicato si trovano interpreti e traduttori amatoriali. I requisiti richiesti da ogni tribunale per l’iscrizione all’albo dei periti tecnici (necessaria per ricoprire questo ruolo) variano da una città all’altra, ma restano sempre blandi. D’altra parte la paga è bassissima (circa 5 euro l’ora) e per i pagamenti bisogna aspettare qualche anno. Difficilmente un professionista qualificato lavorerà per compensi simili.
Non stupirà dunque che nel 50% delle interviste ci sia stato riferito che l’assistenza dell’interprete è stata insoddisfacente. In alcuni casi si trattava di traduzioni troppo approssimative (ci è stato riferito di interpreti che riassumevano in 10 secondi quanto veniva detto in un minuto), in altri l’interprete parlava poco e male la lingua dell’assistito; in altri ancora padroneggiava male il linguaggio giuridico, un linguaggio specifico rispetto al quale è necessario essere formati.
Nel 25% dei casi, poi, l’interprete non era presente al momento del colloquio tra avvocato e assistito straniero ma arrivava solo a udienza iniziata, essendo la sua presenza indispensabile per l’avvio della seduta. E’ chiaro che ogni qualvolta quest’eventualità si presenta diventa difficile per l’avvocato preparare una difesa non stereotipata.
La ricerca ha infine mostrato come i più garantiti in materia di assistenza linguistica siano coloro che hanno un livello di comprensione della lingua nullo o quasi nullo, rispetto a chi invece parlicchia. Il 25% degli stranieri intervistati aveva competenze linguistiche valutate da Antigone con un punteggio compreso tra 2 e 5 (su una scala da 1 a 10). Un livello troppo basso per comprendere un procedimento complesso come quello penale. Eppure in nessuno di questi casi è stato convocato un interprete, contrariamente a quanto invece avviene sistematicamente per chi ha un livello compreso tra 0 e 1. Il problema principale sta nelle modalità con cui si verifica la conoscenza linguistica dell’arrestato, che spesso consistono in una semplice domanda posta all’interessato (“capisci l’italiano?”) e rispetto alla quale si valuta con molta facilità che questi può fare a meno dell’interprete.
L’ultima direttiva di cui si è occupata questa ricerca riguarda il diritto all’assistenza legale, un diritto solennemente sancito dalla Costituzione.
Innanzitutto c’è da dire che il 71,5% degli stranieri intervistati ha fatto ricorso a un difensore d’ufficio. La spiegazione sta chiaramente nella scarsità di risorse di cui dispongono. Gli italiani invece hanno in genere il proprio difensore di fiducia.
Uno dei problemi principali emersi riguarda il tempo a disposizione di avvocato e assistito nel corso del loro primo colloquio, che è troppo poco: 5 minuti in media (salvo i casi in cui si è in carcere).
Nei casi di arresto in flagrante (a cui segue un processo per direttissima con giudizio immediato) il primo incontro avviene di solito poco prima dell’udienza di convalida degli arresti. Al difensore la notizia dell’arresto arriva la sera stessa (gli arresti avvengono quasi tutti di sera) con una telefonata da parte di un agente, che però si limita a comunicare data e ora dell’udienza (che in genere è l’indomani mattina: le udienze avvengono quasi tutte al mattino). Gli avvocati hanno il diritto di andare in commissariato, ma è prassi consolidata che non lo facciano (se non nei casi più complicati). Così, in tribunali come quello di Roma, il primo incontro avviene nei corridoi di fronte all’aula in cui si svolgerà l’udienza, o in alternativa in un cantuccio dell’aula stessa. Attorno preme la pressione di un giudice che deve svolgere udienze in gran numero, e che gradirebbe si facesse in fretta. L’avvocato può sempre richiedere più tempo, ma non lo fa o lo fa di rado.
Vi è di conseguenza anche un problema di riservatezza, che nel 16% dei casi esaminati non era stata rispettata da agenti di polizia penitenziaria che hanno l’obbligo di sorvegliare l’arrestato ma che inevitabilmente ne inibiscono la parola. L’avvocato può chiedere che si allontanino, ma non lo fa, o lo fa solo a volte, e altre volte gli agenti dicono che è meglio di no, non si sa mai. In un caso ci è stato addirittura riferito che l’agente aveva origliato durante il colloquio e riferito poi al PM, che ha prontamente modificato il fascicolo.
Infine, anche il tempo di consultazione del fascicolo da parte dell’avvocato è ridotto: nel 25% dei casi è stato di 5 minuti, con conseguenze ancora una volta sulla possibilità di preparare una difesa adeguata.
In conclusione, dal quadro tracciato emerge chiaramente una cosa invero ampiamente nota agli operatori del sistema penale, ovvero che i diritti e le garanzie sono più fragili o addirittura assenti quando si ha a che fare con stranieri poveri di risorse (ma anche con italiani appartenenti a classi sociali marginali). Da un lato il problema della non comprensione linguistica del procedimento penale è emerso con prepotenza, problema che richiederebbe soluzioni strutturali quali la formazione professionale degli interpreti e dei compensi più adeguati. Dall’altro risulta irrisolto il problema della mancanza di spazi e tempi consoni durante il primo colloquio con l’avvocato difensore, e più in generale nella preparazione della difesa. La prima fase della privazione della libertà si conferma dunque come una fase altamente problematica, nella quale i diritti pur previsti dalla normativa incontrano ostacoli che è necessario rimuovere.
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